Art. 2.

      1. Le somme erogate dalle banche collocatrici al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudiziale individuale o collettiva, i risparmiatori di cui all'articolo 1 danno diritto a un credito di imposta per la banca pari al 15 per cento dell'importo corrisposto a titolo conciliativo, nel limite, per ciascun risparmiatore, di 250.000 euro. Alle predette procedure di conciliazione si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.